FONDAZIONE
MARIO TOMMASINI

La Fondazione

La “Fondazione Mario Tommasini”, incaricata di non disperdere e divulgare il patrimonio culturale e di esperienze di Mario Tommasini, le cui qualità sono riconosciute a livello internazionale, viene costituita il 14 dicembre 2006. I principali scopi della Fondazione sono la raccolta, documentazione e archiviazione del vastissimo materiale riguardante l’attività ed il pensiero di Tommasini, la ricerca e il confronto nazionale ed internazionale sulle problematiche sociali, la promozione di  momenti di formazione e studio, lo sviluppo di un laboratorio di riflessioni e idee in grado di accrescere i principi ispiratori della vita di Tommasini. Un gruppo di persone, amici, studiosi, politici e religiosi costituiscono il Comitato promotore. Hanno aderito alla Fondazione le principali istituzioni di Parma e provincia, oltre a diversi Comuni del territorio parmense.

Organi direttivi

Presidente:
Marcella Saccani

Consiglio d’indirizzo:
Alessia Frangipane per il Comune di Fidenza; Fabio Fecci per il Comune di Noceto; Cristiano Vecchi per il Comune di Colorno; Giuseppa Sammati per il Comune di Parma; Chiara Levati per il Comune di Collecchio, Elisa Leoni per il Comune di Felino, Claudio Ochi per il Comune di BorgoValdiTaro; Almerico Novarini, Eugenio Caggiati, Franco Masini, Patrizia Bonardi.

Consiglio di Gestione:
Marcella Saccani (Presidente); Sergio Bertani (Consigliere); Cristina Brighenti (Consigliere); Maria Grazia Loss (Consigliere); Susanna Tomaselli (Consigliere).

Collegio Tecnico Contabile:
Cesare Zinelli, Alberto Mutti, Gianluca Conti.

Lo Statuto

ALLEGATO “A” al n. 2.323 di raccolta
STATUTO
“Fondazione Mario Tommasini –
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”

Articolo 1

Costituzione
È costituita – con sede nel Comune di Parma – una Fondazione  denominata “Fondazione Mario Tommasini – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”.
Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Fondazione Mario Tommasini – ONLUS”.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dagli articoli 1 e seguenti del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e dalle altre leggi in materia.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2
Delegazioni e uffici
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Organizzazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Organizzazione stessa.

Articolo 3
Scopi
La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione culturale, e si propone i seguenti scopi:
– istituzione e gestione di un archivio di documenti, foto, filmati, registrazioni, articoli, testi, atti deliberativi riguardanti le attività, le conferenze, i dibattiti, e l’elencazione dei risultati conseguiti da Mario Tommasini (Premio Albert  Schweitzer 1977 e Premio Sant’Ilario 1989) nel corso della propria esistenza, riconoscendone l’elevatissimo contenuto sociale e la straordinaria capacità innovativa impiegata per l’affermazione dei diritti di tutti ed in particolare dei diversamente abili, degli anziani, dei minori in difficoltà, dei malati di mente;
– istituzione di un Centro Studi per la ricerca, l’approfondimento, la diffusione e lo sviluppo dei temi ispiratori delle esperienze culturali e sociali di Mario Tommasini;
– restauro, diffusione ed eventuale traduzione di filmati, testi, articoli dedicati ai temi della emarginazione, della inclusione, e della solidarietà sociale;
– ricerca di intese con organismi statali, regionali ed  internazionali e con enti pubblici e privati per incarichi di studio, di progettazioni e ricerche anche attraverso convegni e corsi di studio destinati ad ogni categoria di persone compresi i diversamente abili;
– ricerca di rapporti di collaborazione con università, istituzioni, privati in ogni campo compatibile con le proprie finalità;
– promozione di bandi e assegnazione di borse di studio per la ulteriore ricerca del ruolo internazionale svolto da Mario Tommasini (Brasile, Grecia, Spagna, Costa d’Avorio, Francia, ex Jugoslavia  ecc.);
– promozione di una specifica “Giornata in ricordo di Mario Tommasini” con organizzazione di attività ludiche, sportive, culturali, cinematografiche, musicali.
La Fondazione intende inoltre raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d’interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Articolo 4
Attività direttamente connesse
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
c) stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 5
Vigilanza
L’Autorità competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’articolo 25 del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 6
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo, e successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7
Fondo di gestione
l fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
– dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei Partecipanti;
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio d’Indirizzo approva il bilancio di programmazione e di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d’esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio tecnico-contabile.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Copia del bilancio d’esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
Fermo restando quanto sopra, la Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9
Membri della Fondazione
I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori Promotori e Fondatori;
 Partecipanti.

Articolo 10
Fondatori Promotori e Fondatori
Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d’Indirizzo ai sensi dell’art. 15 del presente statuto, le persone fisiche  che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio d’Indirizzo stesso.
Possono divenire Fondatori Promotori coloro che hanno ricoperto la carica di Fondatori per cinque anni ai sensi del comma precedente.
Possono altresì divenire Fondatori le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione secondo le modalità di cui sopra.

Articolo 11
Partecipanti
Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Indirizzo ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d’Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.
I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Articolo 12
Partecipanti esteri
Possono essere nominati Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all’estero

Articolo 13
Esclusione e recesso
Il Consiglio d’Indirizzo decide con la maggioranza qualificata dei punti voto di cui all’art. 16 l’esclusione di Fondatori ed a maggioranza quella dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell’art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio d’Indirizzo;
– il Consiglio di Gestione;
– il Presidente della Fondazione e il Vicepresidente vicario;
– il Collegio dei Partecipanti;
– il Collegio tecnico-contabile.
Nelle deliberazioni degli organi collegiali è espressamente escluso il voto per delega.

Articolo 15
Consiglio d’Indirizzo
IIl Consiglio d’Indirizzo è composto di dodici membri.
La composizione sarà la seguente:
– sei consiglieri nominati dai Fondatori Promotori;
– tre consiglieri nominati dagli altri Fondatori;
– tre consiglieri nominati dal Collegio dei Partecipanti.
Il Consiglio d’Indirizzo potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l’avvenuta nomina dei membri da parte dei Fondatori Promotori.
I membri del Consiglio d’Indirizzo restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Ogni membro può delegare un proprio sostituto che rivestirà tale carica continuativamente.
Il membro del Consiglio d’Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d’indirizzo.
Il Consiglio d’Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
– stabilire le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
– approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
– fissare i criteri per divenire Fondatori e Partecipanti alla Fondazione ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente Statuto e procedere alla relativa nomina;
– nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente Vicario;
– individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
– nominare e revocare, in ogni tempo anche senza giusta causa, i membri del Consiglio di Gestione;
– nominare, ove opportuno, il Direttore della Fondazione, determinandone natura, durata e qualifica del rapporto;
– deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della fondazione;
– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni concernenti l’approvazione del bilancio, l’approvazione delle modifiche statutarie, la determinazione dei criteri per l’ammissione di nuovi membri della Fondazione e lo scioglimento dell’Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei punti voto di cui all’art.16.

Articolo 16
Convocazione e quorum
Il Consiglio d’Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d’Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio. Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito, con suddivisione in parti uguali, ai membri Fondatori Promotori ed il restante quaranta per cento è suddiviso tra gli altri membri, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione. Il numero dei punti voto, la suddivisione ed i criteri relativi vengono stabiliti dai Fondatori Promotori.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti voto assegnati. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei punti/voto presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente statuto.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso d’assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano d’età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17 
Consiglio di Gestione 
Il Consiglio di Gestione provvede all’amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d’Indirizzo. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti.
Esso è composto di cinque membri, tra cui il Presidente della Fondazione di diritto e quattro membri nominati dal Consiglio d’Indirizzo; quest’ultimi restano in carica tre esercizi e sono riconfermabili. La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.
Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.
Il Consiglio di Gestione risponde innanzi al Consiglio d’Indirizzo della propria attività.

Articolo 18
Presidente della Fondazione
Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d’Indirizzo e del Consiglio di Gestione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli resta in carica tre anni ed è rieleggibile.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.
Il Presidente può riunire le componenti della Fondazione in adunanza plenaria, momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre a tutte le categorie di membri della Fondazione, i rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla Fondazione medesima.

Articolo 19
Collegio dei Partecipanti
Il Collegio dei Partecipanti è composto da tutti i Partecipanti alla Fondazione. Nel caso di Partecipanti persone giuridiche o Enti, i rappresentanti da essi nominati nel Collegio dei Partecipanti durano in carica tre esercizi e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.
Il Collegio dei Partecipanti nomina i membri del Consiglio d’Indirizzo di sua competenza.
Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi. Al Collegio dei Partecipanti viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio d’Indirizzo, con indicazione analitica dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.
Il Collegio dei Partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocato, almeno una volta l’anno, in periodo non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa.

Articolo 20
Collegio tecnico-contabile 
Il Collegio tecnico-contabile è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dai Fondatori Promotori a maggioranza.
Il Collegio tecnico-contabile è mero organo di consulenza tecnico-contabile della Fondazione, provvedendo alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa e redigendo apposite relazioni.
I membri del Collegio tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione.
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell’apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio tecnico-contabile.
I membri del Collegio tecnico-contabile restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 21
Scioglimento
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, ad altre ONLUS ovvero ai fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia delle Onlus.

Articolo 22
Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

Articolo 23
Norma transitoria
Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.
Firmato: Enore Guerra – Paolo Buzzi – Carra Gianfranco – Pier Luigi Ferrari – Ochi Claudio – Marco Boschini – Salvatorangelo Oppo – Fabrizio Leccabue – Gandolfi Stefano – Giuseppe Romanini – Giordano Bricoli – Natalina Dazzan – Roberto Bernardini – Bruschi Giuseppe – Emma Iovano – Cristina Brighenti – Romano Vitale – Alberto Mutti – Carlo Baroni – Franco Pizzarotti – Paolo Camaioni – Loss Alessandro – Bruno Rossi – Arturo Tommasini – Fabrizio Gerbella – Zanettini Nicolai – Silvia Carapezzi – Giacomo Giulietti – Davide Carpi – Liliano Lamberti – Valeria Tafuro (teste) – Roberta Florio (teste) – Giuseppe Iannello Notaio (l.s.).

***
È copia conforme all’originale, in più fogli muniti delle prescritte firme, nei miei rogiti.
Si rilascia per uso consentito.
Parma, 10 gennaio 2008

 

Soci fondatori

Elenco dei soggetti pubblici e privati intervenuti il 14 dicembre 2007 a Parma, in Strada Farini,15 presso lo studio del Notaio Giuseppe Iannello per convenire la costituzione della

FONDAZIONE MARIO TOMMASINI 

  1. Provincia di Parma – rappresentata da PierLuigi Ferrari
  2. Comune di Parma – rappresentato dall’Avv.to Paolo Buzzi
  3. Comune di Borgo Val di Taro – rappresentato dal Sindaco Salvatore Angelo Oppo
  4. Comune di Collecchio – rappresentato dal Sindaco Giuseppe Romanini
  5. Comune di Colorno – rappresentato dall’Assessore Comunale Marco Boschini
  6. Comune di Felino – rappresentato dall’Assessore Comunale Fabrizio Leccabue
  7. Comune di Fidenza – rappresentato dall’Assessore Comunalò Stefano Gandolfi
  8. Comune di Neviano degli Arduini – rappresentato dal Sindaco Giordano Bricoli
  9. Comune di Noceto – rappresentato dall’Assessore Comunale Natalina Dazzan
  10. Comune di San Secondo Parmense – rappresentato dal Sindaco Roberto Bernardini
  11. Comune di Tornolo – rappresentato dal ViceSindaco Giuseppe Brusini
  12. Comune di Traversetolo – rappresentato dall’Assessore Comunale Emma Iovino
  13. Azienda Casa Emilia Romagna – Parma (in sigla “ACER Parma”) – rappresentato dal presidente Romani Vitali
  14. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – rappresentato dal Presidente della Sezione provinciale Alberto Mutti
  15. Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e relazionali (A.N.F.F.A.S. Onlus) – rappresentato dal presidente del presidente Carlo Baroni
  16. FORUM Solidarietà – rappresentato da Franco Pizzarotti
  17. Sirio Società cooperativa sociale a r.l. – rappresentata da Davide Carpi
  18. Consorzio solidarietà sociale a r.l. Onlus – rappresentato dal presidente Liliano Lamberti
  19. Società Cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 di Volano (Trento) – rappresentata dal presidente Alessandro Loss
  20. I Girasoli Cooperativa sociale a r.l. – rappresentata dal VicePresidente Paolo Camaioni
  21. Almerico Novarini
  22. Arturo Tommasini
  23. Bruno Rossi
  24. Claudio Ochi
  25. Cristina Brighenti
  26. Enore Guerra
  27. Fabrizio Gerbella
  28. Franco Masini
  29. Giacomo Giulietti
  30. GianFranco Carra
  31. Nicolai Zanettini
  32. Silvia Carapezzi